Il tema dell’assegno di mantenimento e divorzile diventa particolarmente delicato quando uno dei due ex coniugi decide di risposarsi o di avviare una nuova convivenza stabile. La legge e le più recenti sentenze della Cassazione hanno delineato regole piuttosto precise, che vale la pena conoscere per evitare equivoci.
1. Nuovo matrimonio e assegno di mantenimento in separazione
Durante la separazione, l’assegno di mantenimento è disciplinato dall’art. 156 del Codice Civile, che stabilisce il diritto del coniuge economicamente più debole a ricevere un sostegno che gli consenta di mantenere un “tenore di vita adeguato”.
Se però il beneficiario si risposa, si forma un nuovo nucleo familiare e viene meno il presupposto della solidarietà post-coniugale.
La giurisprudenza ritiene che, in questo caso, l’assegno debba essere revocato, perché l’ex coniuge entra in un contesto di diritti e doveri economici regolato dal nuovo matrimonio.
2. La convivenza stabile: l’effetto “famiglia di fatto”
La convivenza more uxorio rileva quando ha i caratteri di stabilità e continuità. Secondo la Cassazione (fra le tante: Cass. n. 6855/2015, Cass. n. 2466/2016), una famiglia di fatto che si sostenga economicamente da sé può portare alla riduzione o revoca dell’assegno.
Questo perché la nuova convivenza:
• interrompe il legame economico con l’ex coniuge
• crea un nuovo progetto di vita basato su reciproca assistenza
Non basta una semplice relazione: deve trattarsi di una convivenza stabile e documentabile.
3. Nuove nozze e assegno divorzile: la regola è netta
L’assegno divorzile si fonda sull’art. 5 della Legge n. 898/1970 (Legge sul Divorzio).
La finalità non è più quella del mantenimento del tenore di vita precedente, ma quella di garantire autonomia e riequilibrio economico.
In questo contesto la legge è chiarissima:
➡️ il nuovo matrimonio dell’ex coniuge beneficiario comporta la perdita automatica e definitiva dell’assegno divorzile.
Questo effetto è stabilito proprio dall’art. 5, comma 10, che sancisce l’estinzione dell’obbligo quando il beneficiario contrae nuove nozze.
Importante: anche se il secondo matrimonio dovesse finire, l’assegno non può più essere ripristinato.
4. Se a risposarsi è chi paga l’assegno
Il nuovo matrimonio dell’obbligato non elimina l’obbligo economico verso l’ex coniuge.
Questo perché i diritti dell’ex marito o ex moglie restano autonomi rispetto alla nuova famiglia.
Tuttavia, sempre secondo l’art. 156 c.c. (per la separazione) e l’art. 5 L. 898/1970 (per il divorzio), il soggetto obbligato può chiedere una revisione dell’assegno se cambia la sua situazione economica, ad esempio:
• nascita di nuovi figli
• peggioramento delle sue condizioni economiche
• riduzione del reddito
• malattia o sopraggiunte spese inevitabili
La revisione non è automatica: occorre dimostrare un “giustificato motivo sopravvenuto”.
5. Conclusioni
In sintesi:
• Il nuovo matrimonio del beneficiario estingue l’assegno divorzile.
• Una convivenza stabile può portare alla riduzione o alla revoca dell’assegno se costituisce una vera famiglia di fatto.
• Il nuovo matrimonio del soggetto obbligato non elimina l’obbligo, ma può giustificare la richiesta di modifica dell’importo.
Il principio fondamentale è che l’assegno deve garantire equilibrio economico e tutela dell’ex coniuge debole, senza però interferire con la nuova realtà familiare.