Assegno divorzile nelle unioni civili: la Cassazione 2025 conferma l’equiparazione al matrimonio

Con l’ordinanza n. 25495 del 2025, la Cassazione chiarisce i criteri per riconoscere l’assegno divorzile nelle unioni civili, confermando la piena parità con il matrimonio e distinguendo tra funzione assistenziale e compensativo-perequativa.

📚 La questione giuridica

Con la recente ordinanza n. 25495/2025, la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema dell’assegno divorzile nelle unioni civili, chiarendo i principi che regolano il diritto al suo riconoscimento.

La decisione rafforza ulteriormente l’equiparazione tra unione civile e matrimonio anche sotto il profilo economico e patrimoniale.

⚖️ Assegno di mantenimento e assegno divorzile: due funzioni diverse

Uno dei punti più interessanti della pronuncia riguarda la distinzione tra assegno di mantenimento e assegno divorzile.

🔹 L’assegno di mantenimento si riferisce alla fase in cui il vincolo è ancora in essere. È collegato al tenore di vita goduto durante la convivenza o il matrimonio.

🔹 L’assegno divorzile, invece, si applica dopo lo scioglimento del vincolo. In questo caso, ciascun ex partner deve costruire una nuova vita autonoma, basata sul principio di autoresponsabilità, pur restando un residuo dovere di solidarietà post-coniugale.

Questa distinzione assume un significato ancora più rilevante per le unioni civili, che – a differenza del matrimonio – non prevedono una fase di separazione.

Pertanto, in caso di scioglimento, si applica direttamente l’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, che disciplina l’assegno divorzile.

💶 Quando spetta l’assegno: le due funzioni individuate dalla Corte

La Cassazione ha ribadito che i principi elaborati per le coppie sposate valgono integralmente anche per le unioni civili.

In particolare, l’assegno divorzile può avere una o entrambe le seguenti funzioni:

1. Funzione assistenziale

Si riconosce quando l’ex partner non ha mezzi adeguati per condurre una vita autonoma e dignitosa e non può procurarseli, nonostante l’impegno a farlo.

2. Funzione compensativo-perequativa

Riguarda i casi in cui vi sia uno squilibrio economico dovuto a scelte condivise durante la convivenza.

È tipico, ad esempio, il caso di chi ha rinunciato alla propria carriera per dedicarsi alla gestione della casa o alla cura del partner.

In tali situazioni, l’assegno serve a riequilibrare i sacrifici e a valorizzare il contributo dato alla crescita patrimoniale e familiare dell’altra parte.

In sostanza, la semplice disparità economica non basta: chi chiede l’assegno deve provare il ruolo effettivamente svolto e i sacrifici compiuti per la coppia.

🚫 Gli errori rilevati dalla Cassazione

La Corte ha individuato due principali errori nella decisione della Corte d’Appello:

1. Aver dato per scontato il requisito assistenziale, basandosi solo sulla differenza di reddito, senza verificare se la parte richiedente fosse effettivamente incapace di mantenersi da sola.

2. Non aver accertato la funzione compensativa, cioè se i sacrifici fossero stati davvero collegati a una scelta comune e solidale finalizzata al benessere della coppia.

📜 Il principio di diritto

La Cassazione ha espresso con chiarezza il principio che guida la materia:

“Nell’unione civile, l’assegno divorzile può essere riconosciuto solo dopo aver accertato l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente e la presenza della funzione assistenziale e/o compensativo-perequativa.”

Ciò significa che:

• se ricorre solo la funzione assistenziale, l’assegno mira a garantire una vita dignitosa;

• se è presente anche la funzione compensativa, l’importo deve riflettere il contributo concreto offerto alla famiglia e al patrimonio comune.

💬 Considerazioni finali

L’ordinanza n. 25495/2025 rappresenta un importante passo avanti nel riconoscimento della piena parità tra matrimonio e unione civile, anche negli aspetti economici post-scioglimento.

La decisione ribadisce il valore costituzionale della solidarietà e dell’uguaglianza, principi che – in base agli articoli 2 e 3 della Costituzione – si estendono a tutte le formazioni sociali fondate su legami affettivi stabili.

In conclusione, la Cassazione invita i giudici a evitare automatismi basati sul semplice divario economico, privilegiando invece un’analisi più profonda della storia della coppia, dei ruoli e dei sacrifici condivisi.